Decreto Sostegni, la domanda per il bonus Inps di 2400 euro per gli stagionali slitta al 31 maggio. I requisiti
Posticipata la scadenza per
aiutare i nuovi aventi diritto
Dal 30
aprile al 31 maggio: slitta di un mese esatto la scadenza per inoltrare la
domanda per ottenere il cosiddetto «bonus 2.400 euro», la misura prevista dal
decreto Sostegni a supporto di alcune categorie lavorative colpite
dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. La proroga è stata decisa, come ha
precisato l’Inps, «per consentire ai nuovi aventi diritto un sufficiente
periodo di tempo per le domande». Intanto, l’Istituto sta predisponendo la
circolare, che verrà pubblicata in questi giorni, con i dettagli e le modalità
operative per l’assegnazione del bonus. L’Inps ha anche chiarito che la
procedura per l’acquisizione delle domande da parte di nuovi beneficiari, così
come individuati dal decreto Sostegni, sarà attiva entro questa settimana sul
portale dell’Istituto, dopo che saranno terminate le fasi di adeguamento
amministrativo e di sviluppo informatico.
Ma cos’è il
«bonus 2.400 euro» e quali sono le categorie che ne beneficeranno? Vediamolo
nelle schede seguenti.
Cos’è il «bonus 2.400 euro»
Il decreto
Sostegni ha previsto per i beneficiari del decreto Ristori-ter, un ulteriore
bonus di 2.400 euro, per fronteggiare la crisi del settore di determinate
categorie di lavoratori, bloccate dall’emergenza pandemica. Si tratta di un
sussidio una tantum per un periodo di tre mesi e complessivi 2.400 euro,
rivolto, in particolare, a quei lavoratori che sono stati meno sostenuti dai
precedenti provvedimenti. La platea dei beneficiari si è dunque estesa e il
capitolo di spesa previsto dal decreto è di 900 milioni di euro .
Chi sono i beneficiari del «bonus
2.400 euro»
Sono circa
400 mila i beneficiari della nuova misura una tantum. Oltre coloro a cui erano
rivolte le indennità previste dal decreto Ristori (n. 137 del 2020), questa
volta si si aggiungono i lavoratori delle stesse categorie che hanno perso o
ridotto il lavoro successivamente al 30 novembre 2020. In sintesi, i
beneficiari sono:
* lavoratori
stagionali;
* lavoratori
stagionali e in somministrazione di settori diversi dai settori del turismo e
degli stabilimenti termali;
* lavoratori
autonomi occasionali;
* lavoratori intermittenti;
* lavoratori
dello spettacolo;
* lavoratori
incaricati delle vendite a domicilio;
* lavoratori
a tempo determinato e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e
degli stabilimenti termali.
Lavoratori stagionali e del turismo:
quali gli esclusi
Scendendo
ulteriormente nel dettaglio, in base alla circolare Inps, possono presentare
domanda per il bonus tutti i lavoratori stagionali che hanno cessato
involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo
2021 e aver lavorato almeno 30 giornate in questo arco di tempo. Sono esclusi
dal beneficio
tutti coloro
che al 23 marzo 2021 siano titolari di trattamento pensionistico diretto o
abbiano un contratto da lavoro dipendente (tranne nel caso di lavoro
intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità). Per i lavoratori
del settore del turismo e degli stabilimenti termali, sono esclusi coloro che
percepiscano un’indennità di disoccupazione Naspi.
Autonomi senza partita Iva
Il bonus è
rivolto anche ai lavoratori autonomi privi di partita Iva, che si erano visti
esclusi dai precedenti ristori. La condizione è che non siano iscritti ad altre
forme previdenziali obbligatorie e che tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo
2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali, ma che non li
siano più a partire dal 24 marzo. Altro requisito è l’essere stati iscritti
alla Gestione separata alla data del 23 marzo con il versamento di almeno un
contributo mensile dall’inizio del 2019 al 23 marzo. Per i contratti di lavoro
autonomo occasionale di cui sono stati titolari, questi lavoratori devono
essere già iscritti alla Gestione separata alla data del 23 marzo 2021, con
accredito di almeno un contributo mensile (dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo
2021).
Come per gli
stagionali, anche gli autonomi senza partita Iva se vogliono il sussidio una
tantum non devono avere un contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato (è escluso invece quello a intermittenza senza diritto
all’indennità di disponibilità) e che non prendano una pensione diretta.
Lavoratori intermittenti
I titolari
di contratti di lavoro intermittente hanno diritto al bonus se hanno lavorato
almeno trenta giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021. Anche in
questo caso, sono esclusi coloro che al momento della domanda siano titolari di
un contratto di lavoro a tempo determinato (che non sia a intermittenza) o di
una pensione diretta.
Lavoratori dello spettacolo
Il bonus è
rivolto anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello
spettacolo che non abbiano ricevuto l’indennità del decreto Ristori. Anche in
questo caso è obbligo avere lavorato almeno 30 giornate (con contributi versati
al Fondo) tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021. Sono esclusi tutti coloro
che abbiano un reddito superiore a 75 mila euro, che abbiano una pensione
diretta o siano titolari al 24 marzo di un contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato (escluso quello intermittente).
Rientrano
anche coloro che abbiano versato al Fondo tra i 7 e i 29 contributi
giornalieri, ma in questo caso il reddito non deve superare i 35 mila euro.
Esclusi anche in questo caso pensionati alla data del 23 marzo 2021 e alla data
del 24 marzo i titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato,
diverso dal contratto intermittente.
Incaricati alle vendite a domicilio
Il bonus è
rivolto anche ai lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che per il 2019
abbiano un reddito annuo superiore a 5 mila euro e che siano titolari di
partita Iva e iscritti alla Gestione separata al 23 marzo 2021. Esclusi invece
coloro che siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e tutti
coloro che abbiano in essere un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato.
Lavoratori con contratti a tempo
determinato turismo e terme
Rientrano
tra i beneficiari del bonus anche i lavoratori a tempo determinato del turismo
e degli stabilimenti termali che tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021
siano stati titolari di almeno un rapporto di lavoro dipendente a tempo
determinato per almeno 30 giornate. Inoltre, è obbligo aver lavorato anche nel
2018 per almeno 30 giornate. Esclusi i pensionati e chi al 24 marzo è titolare
di un contratto di lavoro dipendente.
Questo il Link per fare domanda:

Commenti
Posta un commento