Saranno cinque i referendum del 12
giugno prossimo, tutti sul tema della giustizia, a essere sottoposti al parere
degli italiani:
RIFORMA DEL CSM
EQUA VALUTAZIONE DEI MAGISTRATI
SEPARAZIONE DELLE CARRIERE DEI
MAGISTRATI
CUSTODIA CAUTELARE
ABOLIZIONE DELLA LEGGE SEVERINO
Non sono stati dichiarati ammissibili
invece dalla corte Costituzionale il referendum sulla cannabis, quello
sull’eutanasia e quello sulla responsabilità dei magistrati.
Una raccomandazione… andate a votare,
la riforma della Giustizia è importante per il Popolo Italiano, meno invece per
i nostri Politici
Domenica 12 giugno, insieme alle
elezioni amministrative, si voterà su cinque referendum in tema di giustizia,
promossi da Lega e radicali e ammessi lo scorso 16 febbraio dalla Corte costituzionale.
È importante sottolineare, però, che
tre di questi cinque quesiti (quelli inerenti a consigli giudiziari, correnti
del Csm e separazione delle funzioni) potrebbero essere annullati se prima
della data delle elezioni venisse approvata definitivamente dal Parlamento la
“riforma Cartabia”, che interviene sulle stesse questioni.
Al netto di questa variabile, ecco
dunque su cosa la cittadinanza sarà chiamata a esprimersi tra poco più di un
mese. Dopo la spiegazione di ogni quesito c'è anche il testo integrale delle
domande che appariranno sulle schede elettorali, riportato per completezza:
nella lettura si può comunque serenamente saltare.
Misure cautelari
Secondo le stime più recenti, circa
il 30% della popolazione carceraria non sta scontando una pena ma è detenuta in
attesa di giudizio. La custodia cautelare in carcere attualmente può essere
disposta solo in caso di “gravi indizi di colpevolezza” e può essere motivata
dal pericolo che la persona indagata ripeta il reato di cui è accusato, dal pericolo
di fuga o da quello che vengano alterate le prove a suo carico.
Se vincerà il sì al referendum non
varrà più la prima di queste motivazioni, la possibile reiterazione del reato.
L'obiettivo dei promotori è ridurre il rischio che vengano detenute persone che
poi, al termine del processo o dei processi, risultino innocenti
Va anche detto che quella detentiva è
la più dura e più nota delle misure cautelari di limitazione della libertà
personale, ma ne esistono diverse altre: la custodia agli arresti domiciliari,
quella in luogo di cura, il divieto di espatrio, l'obbligo di dimora in una
località o al contrario il divieto di dimorarvi (quello che viene spesso
chiamato impropriamente foglio di via, che però è un'altra cosa), l'obbligo di
presentazione alla Polizia Giudiziaria, l'allontanamento dalla casa
familiare, la sospensione da un pubblico
ufficio o servizio, la sospensione della potestà genitoriale, il divieto
temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali.
Per come è formulato il referendum, il rischio di reiterazione del reato non
potrà giustificare nessuna di queste misure cautelari: il referendum non
riguarda quindi solo la custodia in carcere.
Carcere di Rebibbia
Volete voi che sia abrogato il
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione
del codice di procedura penale) risultante dalle modificazioni e integrazioni
successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 274, comma
1, lett. c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per
cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa
specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono
disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia
cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di
finanziamento illecito dei partiti di cui all’art. 7 della legge 2 maggio 1974,
n. 195 e successive modificazioni.”?
Incandidabilità e divieto di ricoprire cariche istituzionali
Dal 2013 chi viene condannato in via
definitiva per mafia, terrorismo, corruzione e altri gravi reati non può
partecipare alle elezioni per il Parlamento europeo e italiano né a quelle
regionali e comunali e non può assumere cariche di governo.
Se un deputato nazionale o un
senatore vengono condannati definitivamente per una di queste tipologie di
reato dopo essere entrato in carica, la camera di appartenenza è chiamata a
votare sulla sua decadenza, o meno. Prevista la decadenza, sempre a seguito di
condanne definitive, anche per europarlamentari, membri di governo e
amministratori locali. Rispetto a questi ultimi, in alcuni casi, la legge
prevede attualmente anche la sospensione dell'incarico, in alcuni casi, dopo
una condanna di primo grado (non definitiva).
Se vincerà il sì al referendum tutti
gli automatismi qui elencati vengono meno e a decidere su eventuali divieti di
ricoprire cariche tornerà a essere solo il giudice chiamato a decidere sul
singolo caso, come è avvenuto fino al 2012
Liste elettorali
Volete voi che sia abrogato il
decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in
materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di
Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi,
a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)?
Consigli giudiziari
I consigli giudiziari sono organi
“ausiliari” del Consiglio superiore della magistratura, l'organo di autogoverno
della magistratura. La loro funzione è esprimere “motivati pareri” su diversi
ambiti, tra cui le valutazioni di professionalità dei magistrati. I componenti
di questi organi sono sia appartenenti alla magistratura sia “laici”, cioè
avvocati e professori universitari.
Se al referendum vinceranno i sì
anche avvocati e professori parteciperanno attivamente alla valutazione
dell’operato dei magistrati: finora ne sono stati esclusi
Magistrati della Corte d'Appello
Volete voi che sia abrogato il
Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del Consiglio direttivo
della Corte di cassazione e nuova disciplina dei Consigli giudiziari, a norma
dell’articolo 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005 n. 150),
risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate,
limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma 1, limitatamente alle parole
“esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’articolo
7, comma 1, lettera a)”; art. 16, comma 1, limitatamente alle parole:
“esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’articolo
15, comma 1, lettere a), d) ed e)?”
Le “correnti” del Csm
Tra le critiche spesso rivolte al
Consiglio superiore della magistratura, molte riguardano il suo essere diviso
in “correnti”, rendendo l'organo una sorta di parlamentino diviso in partiti.
Queste correnti influenzerebbero significativamente il processo decisionale
Se al referendum vinceranno i sì
verrà cancellata la norma che stabilisce che un magistrato per candidarsi al
Csm debba presentare dalle 25 alle 50 firme a proprio sostegno. Si
favorirebbero così, secondo i promotori, le qualità professionali del candidato
invece del suo orientamento politico
Csm, Consiglio superiore della magistratura
Volete voi che sia abrogata la legge
24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e il funzionamento del
Consiglio Superiore della Magistratura), nel testo risultante dalle
modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente
alla seguente parte: articolo 25, comma 3, limitatamente alle parole
“unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque
e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare
più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’art. 23,
né possono candidarsi a loro volta”?
Separazione delle funzioni
Oggi nel corso della propria
carriera, un magistrato, ad alcune condizioni, può passare fino a 4 volte tra
la funzione requirenti a quella giudicante. La prima è quella propria dei
pubblici ministeri, che dirigono le attività investigative dopo aver ricevuto
una notizia di reato e rappresentano la pubblica accusa nei processi. La
seconda è quella dei giudici, chiamati quindi a prendere delle decisioni dopo
avere approfondito le ragioni delle parti in causa.
Se al referendum vinceranno i sì il
magistrato dovrà scegliere all’inizio della carriera se vuole essere pubblico
ministero o giudice
Un pubblico ministero
Volete voi che siano abrogati:
l’“Ordinamento giudiziario” approvato
con Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e
integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente
parte: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: “, salvo che per tale
passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della
magistratura”; la Legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l’aumento degli
organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle
modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente
alla seguente parte: art. 18, comma 3: “La Commissione di scrutinio dichiara,
per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è
idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle
une a preferenza delle altre”; il Decreto Legislativo 30 gennaio 2006, n. 26
(Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in
tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale
e formazione dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera b),
della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e
integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente
parte: art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: “nonché per il passaggio
dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa”; il Decreto
Legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell’accesso in
magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei
magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio
2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso
successivamente apportate, in particolare dall’art. 2, comma 4 della l. 30
luglio 2007, n. 111 e dall’art. 3-bis, comma 4 lett. b) del Decreto-Legge 29
dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 22 febbraio 2010,
n. 24, limitatamente alle seguenti parti: art. 11, comma 2, limitatamente alle
parole: “riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti
o requirenti”; art. 13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle
parole: “e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e
viceversa”; art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: “il passaggio dalle
funzioni giudicanti a quelle requirenti,”; art. 13, comma 3: “3. Il passaggio
da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito
all’interno dello stesso distretto, né all’interno di altri distretti della
stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di
appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in
relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del
mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere
richiesto dall’interessato, per non più di quattro volte nell’arco dell’intera
carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella
funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa
partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente
ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso
dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario.
Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le
osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale
presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni
giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore
generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo
dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del
consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto
sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il
passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di
legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si
applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della
Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d’appello e
al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo
presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la
medesima.”; art. 13, comma 4: “4. Ferme restando tutte le procedure previste
dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni
requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri
distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di
corte d’appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura
penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio
all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il
magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli
ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso
in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni
giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove
vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili
o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in
qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo
trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può
essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale
o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i
predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un
diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di
provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un
diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle
funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato
funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata
dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di
trasferimento.”; art. 13, comma 5: “5. Per il passaggio da funzioni giudicanti
a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità di servizio è valutata
unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di
professionalità periodiche.”; art. 13, comma 6: “6. Le limitazioni di cui al
comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui
all’articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla
sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e
14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a
requirente e viceversa.”; il Decreto-Legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito
con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in
materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle
modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente
alla seguente parte: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “Il
trasferimento d’ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente
comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni
giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall’articolo 13, commi
3 e 4, del Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160.”?
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